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Focus sulle norme

D.P.R. 309/90 aggiornamento 2 agosto 2011

Il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato al 2 agosto 2011, è stato redatto dall'Unità Operativa Legale del Dipartimento Politiche Antidroga, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al solo scopo di facilitarne la consultazione,  Nel testo aggiornato, ferme restando le modifiche normative attuate con Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2005 n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006, sono state inserite le modifiche normative intervenute sino all’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 24 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, concernente l’ attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Il Testo è stato aggiornato tenendo conto del Decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 che ha previsto la ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 del 4 agosto 2011.

 

 

 

 



Approfondimenti

La riforma del Codice della strada

La legge 29 luglio 2010 n. 120 concernente, disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, è entrata in vigore il 13 agosto 2010. La nuova normativa prevede importanti novità per contrastare il fenomeno della guida in stato psicofisico alterato causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol.

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DB Normativa

Le Fonti del Diritto sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche. Riguardo alle diverse categorie esistenti, le fonti hanno efficacia normativa differente, esse infatti sono disposte, per il diritto nazionale, secondo il “criterio gerarchico”. Tale rapporto di gerarchia implica, in base al principio “Lex superior derogat inferiori” che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; questaultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono invece modificarsi reciprocamente in base al “criterio cronologico”, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado, "lex posterior derogat priori" tale termine esprime infatti uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative.Nell'ordinamento italiano l’indicazione delle fonti del diritto è codificata dall'art. 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale" approvate preliminarmente al codice civile, ma in base alla più recente dottrina, le fonti del diritto del sistema costituzionale sono così classificabili: Fonti del diritto statale 1) Costituzione e leggi costituzionali 2) leggi ordinarie 3) decreti legislativi 4) decreti legge 5) regolamenti governativi, che a seconda del soggetto che li emana si distinguono ulteriormente in: regolamenti del Presidente del Consiglio, dei Ministri, regolamenti ministeriali (D.M.) e regolamenti interministeriali (D.P.C.M).Fonti del diritto non statale 1)leggi regionali.
  • Leggi

    La legge formale è l'atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica.Il procedimento per la sua formazione è stabilito dagli artt.70/74 della Costituzione.
  • Decreti Legislativi

    Ai sensi dell’art.76 della Costituzione i decreti legislativi sono atti approvati dal Governo, su espressa legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione legislativa entro determinati limiti.
  • Decreti Legge

    Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione i decreti legge sono approvati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza ed emanati, ai sensi dell’art.87 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica.
  • Leggi Regionali

    Nel nostro ordinamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa che si esplica attraverso l’emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale, sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.
  • Regolamenti e Direttive

    In base alla potestà regolamentare, regolata dall'art. 17 della Legge 400 del 1988, il Governo approva regolamenti diretti generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie.
  • D.P.R.

    Ai sensi dell’art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti.
  • D. M.

    Atto di alta amministrazione emesso da un Ministro nelle materie di competenza del suo dicastero.
  • Accordi Stato Regioni

    Accordi posti in essere ai sensi dall'art. 12 della Legge 400 del 1988 per regolare i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province autonome.
  • Sentenze della Corte Costituzionale

    In questa sezione sono raccolte alcune sentenza della Corte Costituzionale.
  • Sentenze della Corte di Cassazione

    In questa sezione sono raccolte alcune sentenza della Corte di Cassazione in tema di sostanze stupefacenti e attività illecite ad esse collegate.
  • P.A.N.

    Riformulazione del nuovo Piano d’azione Nazionale, in relazione al Piano d’Azione Comunitario 2009 – 2012.
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