Le Fonti del Diritto sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche. Riguardo alle diverse categorie esistenti, le fonti hanno efficacia normativa differente, esse infatti sono disposte, per il diritto nazionale, secondo il “criterio gerarchico”. Tale rapporto di gerarchia implica, in base al principio “Lex superior derogat inferiori” che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; questaultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono invece modificarsi reciprocamente in base al “criterio cronologico”, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado, "lex posterior derogat priori" tale termine esprime infatti uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative.Nell'ordinamento italiano l’indicazione delle fonti del diritto è codificata dall'art. 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale" approvate preliminarmente al codice civile, ma in base alla più recente dottrina, le fonti del diritto del sistema costituzionale sono così classificabili:
Fonti del diritto statale 1) Costituzione e leggi costituzionali 2) leggi ordinarie 3) decreti legislativi 4) decreti legge 5) regolamenti governativi, che a seconda del soggetto che li emana si distinguono ulteriormente in: regolamenti del Presidente del Consiglio, dei Ministri, regolamenti ministeriali (D.M.) e regolamenti interministeriali (D.P.C.M).Fonti del diritto non statale 1)leggi regionali.
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La legge formale è l'atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica.Il procedimento per la sua formazione è stabilito dagli artt.70/74 della Costituzione.
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Ai sensi dell’art.76 della Costituzione i decreti legislativi sono atti approvati dal Governo, su espressa legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione legislativa entro determinati limiti.
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Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione i decreti legge sono approvati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza ed emanati, ai sensi dell’art.87 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica.
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Nel nostro ordinamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa che si esplica attraverso l’emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale, sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.
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In base alla potestà regolamentare, regolata dall'art. 17 della Legge 400 del 1988, il Governo approva regolamenti diretti generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie.
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Ai sensi dell’art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti.
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Atto di alta amministrazione emesso da un Ministro nelle materie di competenza del suo dicastero.
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Accordi posti in essere ai sensi dall'art. 12 della Legge 400 del 1988 per regolare i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province autonome.
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In questa sezione sono raccolte alcune sentenza della Corte Costituzionale.
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In questa sezione sono raccolte alcune sentenza della Corte di Cassazione in tema di sostanze stupefacenti e attività illecite ad esse collegate.
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Riformulazione del nuovo Piano d’azione Nazionale, in relazione al Piano d’Azione Comunitario 2009 – 2012.