Il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato al 4 gennaio 2012, è stato redatto dall'Unità Operativa Legale del Dipartimento Politiche Antidroga, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al solo scopo di facilitarne la consultazione, Nel testo aggiornato, ferme restando le modifiche normative attuate con Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2005 n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006, sono state inserite le modifiche con fonti di grado differente intervenute sino all’emanazione del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, concernente la modifica dell’articolo 75 comma 9 del presente D.P.R. Il Testo è stato aggiornato tenendo conto del Decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2012 che ha previsto l’ inserimento nella tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 3 del 04 gennaio 2012
La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, prevede significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada e di alcune norme correlate.
I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani e i conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto. Per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose modifiche al codice della strada. Tra le principali novità introdotte: E’ aumentato il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti (da tre a sei mesi); E’ disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione psico-fisica abbia provocato un incidente stradale; Per alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidente le pene sono aumentate da un terzo alla metà; Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, o certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici; Possibilità di accedere per una sola volta ai lavori di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie da parte di chi ha guidato sotto l'effetto di alcol o stupefacenti ma senza mai provocare incidenti; Licenziamento per giusta causa di un patentato professionale in caso di ritiro della patente per motivi di alcol e droga; L'articolo 33 della legge 120/2010 ha apportato significative modifiche all' articolo 186 del Codice della strada, per guida sotto l’influenza di alcol, ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidente. Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, del Codice della strada ha affermato il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, in particolare: ai giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida; ai neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; e ai conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente; La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopraindindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 glI, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro 624,00 La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. E’ inoltre prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.