Il sistema giuridico comunitario è costituito dall’insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle Comunità Europee e i rapporti tra queste e gli Stati membri.
La prima fonte giuridica di diritto comunitario è rappresentata dai trattati istitutivi, ivi compresi gli allegati e i protocolli, nonché le successive aggiunte ed emendamenti riguardanti gli atti di istituzione della CEE e dell’UE.
Tali trattati, nonché le loro integrazioni e modifiche, contengono i principi giuridici fondamentali concernenti gli obiettivi, l’organizzazione e il funzionamento della Comunità.
Essi costituiscono, in tal modo, il quadro giuridico costituzionale della CE, che deve esser completato dagli organi comunitari dotati di appositi poteri legislativi ed amministrativi.
Tali norme sono definite di diritto comunitario originario, in quanto diritto creato direttamente dagli Stati membri, il diritto creato dagli organi della Comunità sulla base dei trattati, viene definito di diritto derivato, ed è la seconda fonte del diritto comunitario.
Tale fonte a differenza di quanto avviene nel nostro sistema nazionale, si esplica ad opera dei rappresentanti dei governi riuniti in seno al Consiglio dell’UE.
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Insieme di norme che contengono i principi giuridici fondamentali sui quali si fondano le Comunità europee. Questi principi rappresentano il diritto primario della Comunità, in quanto espressione diretta della volontà degli Stati firmatari.
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Insieme di norme giuridiche emanate dagli organismi comunitari per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dai trattati. L’ex art. 249 del Trattato CE divenuto in seguito al Trattato di Lisbona art. 288, dispone per l’assolvimento dei compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato, che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione adottino atti vincolanti, individuati nei regolamenti direttive e decisioni, ed atti non vincolanti, individuati in raccomandazioni e pareri.
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I tribunali nazionali dei 27 paesi facenti parte della CE sono responsabili di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, per scongiurare il rischio che i tribunali di Stati membri diversi diano un’interpretazione non uniforme della normativa UE, esiste la cosiddetta “procedura del rinvio pregiudiziale”.
In altri termini, in caso di dubbi sull’interpretazione di una norma comunitaria, il tribunale nazionale deve rivolgersi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per richiedere un parere.
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Quando si ritiene che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario, la Commissione avvia la procedura di infrazione. Essa può consistere nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili.
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La Comunità europea può apportare un valore aggiunto, alle azioni che gli Stati membri devono intraprendere nel settore della salute e della prevenzione, attraverso l’approvazione di programmi e strategie.
L’attuale “Piano d’azione antidroga dell’UE per il 2009–2012”, che propone un’ampia gamma di misure per rafforzare la cooperazione europea, per limitare le conseguenze negative dell’uso della droga e ridurre i crimini correlati alla droga, è stato definito dalla Commissione europea in data 18 settembre 2008, con atto COM(2008) 567, e pubblicato sulla GUUE del
20/12/2008.
Tra le misure più importanti previste dal “Piano d’azione antidroga dell’UE per il 2009-2012”, c’è la creazione della European Alliance on Drugs con l’obiettivo di mobilitare i cittadini nello svolgere un ruolo attivo nella lotta contro le droghe.
La strategia UE si concentra sui due aspetti principali della politica antidroga, ovvero la riduzione della domanda e la riduzione dell’offerta di stupefacenti, e affronta i tre temi trasversali del coordinamento, della cooperazione internazionale e delle attività diinformazione, ricerca e valutazione.
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Rapporti sulla situazione in materia di droghe prodotti dagli organismi di diritto comunitario.